La legge n. 108/1990 stabilisce che il licenziamento di un lavoratore assunto presso un’impresa che non raggiunge le soglie dimensionali indicate dall’art. 18 della legge 300/1970 (unità produttiva con più di 15 lavoratori, o più di 5 se si tratta di imprenditore agricolo, o più di 60 dipendenti in totale) deve essere fatto con atto scritto. [….]
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